Riassunto asciutto del Pascuzzi / 8. Il diritto d'autore
Le fasi del diritto d'autore sono:
- Copia dei contenuti a mano: il DdA non esiste
- Copia tramite stampa (fine '300): il DdA non esiste, ma inizia una legislazione basata sulla possibilità di copiare il contenuto
- Un DdA successivo, evolutosi durante il XIX secolo (vedere oltre i diritti acquisiti)
- Un DdA sganciato dal mezzo (anni '80 del secolo scorso)
I diritti riconosciuti all'autore sono:
- non modificabilità della stessa (c.d. diritto morale)
- sfruttamento economico dell'opera (c.d. diritto patrimoniale)
La legge di riferimento per il DdA è la 633/1941, ma nel 1941 non esisteva il concetto di software! Il DdL 518/1992 aggiorna la 633/41 e aggiunge il diritto alla tutela dell'autore del software.
Ma il software è un'opera letteraria? Una macchina dematerializzata? Si può brevettare? Su questo ancora oggi c'è ambiguità, poiché il legislatore stenta a rivedere completamente il tema del DdA per adeguarlo alle tecnologie attuali.
Oltre al ruolo passivo di utenti del diritto, gli autori di software hanno un ruolo attivo nello scrivere programmi che sfocano i bordi del concetto di "opera". Se un autore scrive un opera utilizzando sampling o remix di brani altrui sta creando un'opera originale o sta violando un diritto? Inoltre la costituzione di opere multimediali pone problemi di unicità dell'autore (non più un autore o un piccolo gruppo, ma centinaia di migliaia di autori, come nel caso di Wikipedia) e di confine dell'opera (se creo un link a un altro contenuto, questo entra a far parte della mia opera?).
Alcune opere sono messe a disposizione con una licenza c.d. "aperta" (open source), per cui non solo l'opera può essere fruita gratuitamente, ma può essere anche modificata a patto di rendere disponibili con la stessa licenza i miglioramenti eventualmente apportati.
Lo sfruttamento di un'opera avviene tramite due tipi di concessione proprietaria:
- la cessione: si vende la proprietà dell'opera
- la licenza: si trasferisce la proprietà temporaneamente, in via esclusiva o non esclusiva
Ma se si concede un software in licenza, l'utente può rivenderlo?
Oltre alla concessione proprietaria, esiste anche una concessione pubblica (GPL) e addirittura un "kit" di licenze pronte studiate per i prodotti informatici, le Creative Commons.
Riassunto asciutto del Pascuzzi / 6. Il commercio elettronico
Il commercio elettronico è suddiviso per convenzione in B2B (aziende commerciano con aziende) B2C (aziende vendono a un consumatore) e C2C (consumatori vendono ad altri consumatori). Inoltre il C.E. in senso lato prevede che il commercio avvenga on line e poi il pagamento venga regolato per via fisica; il C.E. in senso stretto prevede che tutte le fasi, compresi pagamento e consegna, avvengano per via telematica.
La normativa relativa al C.E. in Italia è regolata dal D.L. 206/2005 che recepisce la direttiva 2000/31/CE.
I punti cardine della normativa riguardano le responsabilità in caso di acquisto internazionale:
- del consumatore (es. italiano)
- del venditore (es. giapponese)
- del server dove risiede il sistema di C.E. (es. statunitense)
- del giudice in caso di controversie
Il venditore è tenuto a rispettare obblighi più stretti rispetto a un commerciante fisico relativamente alla possibilità di verificarne l'identità. Per esempio, deve fornire un indirizzo fisico, un indirizzo email, una P. IVA...
Il provider è una figura chiave del C.E. e il legislatore distingue i vari tipi di provider per assegnare loro responsabilità diverse.
Un provider che si limita a fornire connettività e non origina, non seleziona il destinatario e non modifica la trasmissione si può considerare un provider passivo, liberato dalla responsabilità del controllo del dato.
In particolare, il provider non è tenuto a svolgere un ruolo di controllo attivo sui dati che gestisce e non è responsabile di eventuali illeciti in via preventiva.
Se viene a conoscenza di illeciti è però tenuto a rimuovere i dati che lo costituiscono e ad informare l'autorità competente.
Per gli acquisti on line è previsto il diritto di recesso, cioè di poter restituire il bene integro entro 10 giorni lavorativi senza obbligo di motivazione e senza pagare penali.
Il trading on line consiste nella possibilità di negoziare titoli finanziari. In questo caso il diritto di recesso viene meno, poiché il ToL riguarda un servizio il cui prezzo dipende dalle condizioni di mercato.
Sull'extra territorialità del C.E. sono intervenute organizzazioni come l'ONU (convenzione del 23/11/2005), l'UNCITRAL (l'organismo delle Nazioni Unite sulle leggi internazionali) e l'OCSE.
Un altro aspetto su cui non esiste ancora un corpus consistente è quello degli agenti automatici: script che eseguono transazioni commerciali automaticamente (es. trading on line).
Sulla liceità delle aste on line, il legislatore si è distaccato dalla normativa precedente, che vietava le aste televisive, consentendo (non esplicitamente, ma di fatto) l'uso di una piattaforma telematica per indire delle aste.
Riassunto asciutto del Pascuzzi / 5. La moneta digitale
Le funzioni del denaro sono quattro:
- misura di valore: se dico "vale 5 euro" un'altra persona sa quanto vale l'oggetto
- mezzo di scambio: ?
- mezzo di pagamento: ti do 5 euro, mi dai caffè e brioche
- deposito di ricchezza: tengo in tasca 5 euro, ho 5 euro di liquidità
I sistemi di denaro digiale sono divisibili in tre categorie:
- sistemi credit based (invio dati della carta di credito)
- sistemi debit based (funzionano come gli assegni, ma sono digitali)
- sistemi token based (moneta elettronica, es. smart cart o file crittografati)
La moneta virtuale potrebbe togliere potere agli stati, che con l'emissione della moneta regolano l'inflazione e il debito pubblico.
La moneta elettronica è regolata dalla legge 39 del 2002, che recepisce la direttiva 46 del 2000 del Parlamento Europeo. La 2000/46/CE è sostituita dalla 2009/110/CE. Questa direttiva disciplina nella sostanza l'emissione della moneta digitale e individua sei categorie di enti che possono emetterla. Nella pratica, per emettere moneta digitale occorre essere enti accreditati. Inoltre la direttiva disciplina anche le modalità di emissione, tutte ovvie, con un po' di buon senso (es. gli enti non possono "fare la cresta").
Preparing B2 (part two)
Ok, seriamente.
Ora ho superato la prima parte della certificazione B2, o meglio le prime quattro di cinque: vocabolario, grammatica, ascolto e lettura.
Se domani non supererò il colloquio, avrò buttato alle ortiche un test decente. Per avere un'idea, nell'ultimo anno hanno tentato l'esame 1826 persone, di cui 1805 si sono presentate (il 98,8%).
Hanno superato la prima parte il 58,7% dei candidati. Poi, all'orale, l'87,2% sono riusciti ad ottenere l'idoneità, per un risultato del 51,2%. Metà.
Io ho studiato poco la grammatica e "i libri" e ho letto poco inglese generico (es. i classici di Agatha Christie) e molto inglese tecnico (es. the mythical man-month), ma ho ascoltato una certa quantità di TED conference. Dopo un certo periodo passato a leggere i sottotitoli in italiano sono passato a quelli in inglese, e ora riesco a seguire molti passaggi anche senza.
I presupposti ci sono, ora devo fare del mio meglio. Il mio rimpianto potrebbe essere non tanto di non essere passato, ma di non aver dato il meglio possibile.
Per comodità, il link agli esiti è qui: http://www.unive.it/pag/14631/