Riassunto asciutto del Pascuzzi / 6. Il commercio elettronico

Il commercio elettronico è suddiviso per convenzione in B2B (aziende commerciano con aziende) B2C (aziende vendono a un consumatore) e C2C (consumatori vendono ad altri consumatori). Inoltre il C.E. in senso lato prevede che il commercio avvenga on line e poi il pagamento venga regolato per via fisica; il C.E. in senso stretto prevede che tutte le fasi, compresi pagamento e consegna, avvengano per via telematica.

La normativa relativa al C.E. in Italia è regolata dal D.L. 206/2005 che recepisce la direttiva 2000/31/CE.

I punti cardine della normativa riguardano le responsabilità in caso di acquisto internazionale:

  • del consumatore (es. italiano)
  • del venditore (es. giapponese)
  • del server dove risiede il sistema di C.E. (es. statunitense)
  • del giudice in caso di controversie

Il venditore è tenuto a rispettare obblighi più stretti rispetto a un commerciante fisico relativamente alla possibilità di verificarne l'identità. Per esempio, deve fornire un indirizzo fisico, un indirizzo email, una P. IVA...

Il provider è una figura chiave del C.E. e il legislatore distingue i vari tipi di provider per assegnare loro responsabilità diverse.

Un provider che si limita a fornire connettività e non origina, non seleziona il destinatario e non modifica la trasmissione si può considerare un provider passivo, liberato dalla responsabilità del controllo del dato.

In particolare, il provider non è tenuto a svolgere un ruolo di controllo attivo sui dati che gestisce e non è responsabile di eventuali illeciti in via preventiva.

Se viene a conoscenza di illeciti è però tenuto a rimuovere i dati che lo costituiscono e ad informare l'autorità competente.

Per gli acquisti on line è previsto il diritto di recesso, cioè di poter restituire il bene integro entro 10 giorni lavorativi senza obbligo di motivazione e senza pagare penali.


Il trading on line consiste nella possibilità di negoziare titoli finanziari. In questo caso il diritto di recesso viene meno, poiché il ToL riguarda un servizio il cui prezzo dipende dalle condizioni di mercato.


Sull'extra territorialità del C.E. sono intervenute organizzazioni come l'ONU (convenzione del 23/11/2005), l'UNCITRAL (l'organismo delle Nazioni Unite sulle leggi internazionali) e l'OCSE.


Un altro aspetto su cui non esiste ancora un corpus consistente è quello degli agenti automatici: script che eseguono transazioni commerciali automaticamente (es. trading on line).


Sulla liceità delle aste on line, il legislatore si è distaccato dalla normativa precedente, che vietava le aste televisive, consentendo (non esplicitamente, ma di fatto) l'uso di una piattaforma telematica per indire delle aste.