Riassunto asciutto del Pascuzzi / 8. Il diritto d'autore

Le fasi del diritto d'autore sono:

  1. Copia dei contenuti a mano: il DdA non esiste
  2. Copia tramite stampa (fine '300): il DdA non esiste, ma inizia una legislazione basata sulla possibilità di copiare il contenuto
  3. Un DdA successivo, evolutosi durante il XIX secolo (vedere oltre i diritti acquisiti)
  4. Un DdA sganciato dal mezzo (anni '80 del secolo scorso)

I diritti riconosciuti all'autore sono:

  • non modificabilità della stessa (c.d. diritto morale)
  • sfruttamento economico dell'opera (c.d. diritto patrimoniale)

La legge di riferimento per il DdA è la 633/1941, ma nel 1941 non esisteva il concetto di software! Il DdL 518/1992 aggiorna la 633/41 e aggiunge il diritto alla tutela dell'autore del software.

Ma il software è un'opera letteraria? Una macchina dematerializzata? Si può brevettare? Su questo ancora oggi c'è ambiguità, poiché il legislatore stenta a rivedere completamente il tema del DdA per adeguarlo alle tecnologie attuali.

Oltre al ruolo passivo di utenti del diritto, gli autori di software hanno un ruolo attivo nello scrivere programmi che sfocano i bordi del concetto di "opera". Se un autore scrive un opera utilizzando sampling o remix di brani altrui sta creando un'opera originale o sta violando un diritto? Inoltre la costituzione di opere multimediali pone problemi di unicità dell'autore (non più un autore o un piccolo gruppo, ma centinaia di migliaia di autori, come nel caso di Wikipedia) e di confine dell'opera (se creo un link a un altro contenuto, questo entra a far parte della mia opera?).


Alcune opere sono messe a disposizione con una licenza c.d. "aperta" (open source), per cui non solo l'opera può essere fruita gratuitamente, ma può essere anche modificata a patto di rendere disponibili con la stessa licenza i miglioramenti eventualmente apportati.


Lo sfruttamento di un'opera avviene tramite due tipi di concessione proprietaria:

  • la cessione: si vende la proprietà dell'opera
  • la licenza: si trasferisce la proprietà temporaneamente, in via esclusiva o non esclusiva

Ma se si concede un software in licenza, l'utente può rivenderlo?

Oltre alla concessione proprietaria, esiste anche una concessione pubblica (GPL) e addirittura un "kit" di licenze pronte studiate per i prodotti informatici, le Creative Commons.